Art. 2497 Codice Civile

Responsabilità per direzione e coordinamento Art. 2497

La capogruppo risponde verso soci e creditori se l'abuso della direzione causa danni alla controllata, salvo vantaggi compensativi. Art. 2497 cc.

Testo ufficiale Art. 2497 Codice Civile — Italia

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

  • (186) Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario. 306 -------------- AGGIORNAMENTO (186) Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che "L' articolo 2497, primo comma, del codice civile , si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria." --------------- AGGIORNAMENTO (306) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 , non prevede più (con l'art. 382, comma 3) la modifica dell'ultimo comma del presente articolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce la responsabilità diretta delle società o enti che esercitano un'attività di direzione e coordinamento (la cosiddetta capogruppo o holding) quando abusano del proprio potere. Se la capogruppo persegue un interesse proprio o altrui violando i principi di corretta gestione societaria, risponde dei danni causati al valore delle quote dei soci di minoranza e all'integrità del patrimonio dovuto ai creditori.

La responsabilità è esclusa se il danno iniziale risulta in realtà mancante o eliminato a seguito del risultato complessivo dell'attività di gruppo (teoria dei vantaggi compensativi). Risponde in solido con la capogruppo chiunque abbia preso parte all'atto lesivo e, nei limiti del profitto ottenuto, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

L'azione di risarcimento ha carattere sussidiario: i soci e i creditori sociali possono agire contro la capogruppo soltanto se non sono stati prima soddisfatti dalla società controllata. In caso di fallimento o procedura concorsuale della controllata, l'azione dei creditori viene esercitata dal curatore o dal commissario.

Quando si applica

  • La holding impone alla controllata di svendere un immobile di proprietà a una società del gruppo, riducendo il valore delle quote dei soci di minoranza.
  • La società capogruppo preleva liquidità dalla controllata con contratti svantaggiosi, rendendo la controllata incapace di pagare i propri fornitori.
  • Un amministratore della controllata esegue direttive dannose impartite dalla capogruppo ed è chiamato a rispondere in solido dei danni cagionati.
  • La capogruppo compensa un'operazione penalizzante verso la controllata con l'attribuzione successiva di un'attività altamente redditizia che annulla il danno.

Cosa questo articolo non dice

  • Azione diretta e immediata contro la capogruppo senza aver prima richiesto il pagamento alla società controllata.
  • Obbligo della società controllata di indicare l'assoggettamento all'altrui direzione negli atti e nella corrispondenza (regolato dall'art. 2497-bis).
  • Presunzioni sull'esistenza dell'attività di direzione e coordinamento in base ai rapporti di controllo (regolate dall'art. 2497-sexies).

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