Art. 2497-septies Codice Civile

Direzione e coordinamento contrattuale - Art. 2497-septies

Estende le norme sulla direzione e coordinamento a società o enti che agiscono in base a contratto o clausole statutarie, fuori dalle ipotesi di presunzione.

Testo ufficiale Art. 2497-septies Codice Civile — Italia

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo specifica che le disposizioni del capo (responsabilità, pubblicità, recesso, ecc.) si applicano anche alle società o enti che esercitano direzione e coordinamento su altre società in forza di un contratto con esse o di clausole dei loro statuti.

L'applicazione è esclusa nei casi già previsti dall'art. 2497-sexies, che presume l'esistenza della direzione e coordinamento in presenza di controllo societario.

In sostanza, si coprono le ipotesi in cui il rapporto di direzione e coordinamento nasce da un accordo volontario (contratto o clausola statutaria) anziché da una presunzione legale.

Quando si applica

  • Una società holding stipula un contratto di direzione e coordinamento con una controllata, disciplinando le decisioni strategiche.
  • Lo statuto di una società prevede che un'altra società (ad esempio il fondatore) abbia il potere di impartire direttive vincolanti.
  • Un ente non societario (es. una fondazione) esercita attività di direzione su una società in base a un accordo contrattuale.
  • Una società viene diretta da un'altra in base a un patto parasociale che prevede clausole di coordinamento.
  • Un consorzio esercita direzione su una società consortile in base a clausole statutarie.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i casi di semplice controllo societario senza un contratto o clausola statutaria specifica (quelli sono regolati dall'art. 2497-sexies).
  • Non si applica alla responsabilità per danni da direzione e coordinamento in sé (quella è all'art. 2497).
  • Non riguarda la liquidazione delle società (capo VII, artt. 2490-2496).
  • Non copre le trasformazioni eterogenee (artt. 2500-octies e seguenti).

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