Deposito e iscrizione della fusione - Art. 2502-bis
L'articolo 2502-bis impone il deposito e l'iscrizione della decisione di fusione nel registro delle imprese, assieme ai documenti dell'articolo 2501-septies.
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436. La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina la pubblicità legale della decisione con cui le società approvano una fusione. Una volta deliberata la fusione, la relativa decisione deve essere depositata per l'iscrizione presso il registro delle imprese competente, garantendo che i terzi ne vengano a conoscenza.
Assieme alla decisione di fusione occorre depositare i documenti previsti dall'articolo 2501-septies. Per le società di capitali, e per le società di persone che si fondono in una società di capitali, il deposito e il controllo omologatorio seguono la procedura stabilita dall'articolo 2436.
Quando si applica
- Una società a responsabilità limitata approva una deliberazione di fusione e deve depositarla al registro delle imprese allegando i documenti prescritti.
- Una società in nome collettivo viene incorporata da una società per azioni e deve svolgere il deposito della decisione applicando le regole dell'articolo 2436.
- Due società di persone deliberano una fusione e ne chiedono l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
Cosa questo articolo non dice
- La fase di approvazione iniziale del progetto di fusione da parte degli amministratori o dei soci.
- La disciplina dei termini per l'opposizione dei creditori sociali alla fusione.
- La redazione e la stipula dell'atto finale di fusione.
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