Art. 2501-septies Codice Civile

Deposito atti fusione - Art. 2501-septies

Obbligo di depositare o pubblicare su sito documenti di fusione per trenta giorni prima della decisione, con diritto dei soci a copia gratuita.

Testo ufficiale Art. 2501-septies Codice Civile — Italia

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale . I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Prima della decisione sulla fusione, le società partecipanti devono tenere a disposizione per trenta giorni alcuni documenti: il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e degli esperti (se redatte), i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni di amministrazione e revisione, e le situazioni patrimoniali (o la relazione finanziaria semestrale). Tali documenti possono essere depositati nella sede sociale oppure pubblicati sul sito internet della società. I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia gratuita, anche in formato telematico su richiesta. Se i documenti sono pubblicati sul sito e liberamente scaricabili, la società non è tenuta a fornire copia cartacea.

Il termine di trenta giorni può essere rinunciato solo con il consenso unanime di tutti i soci. I documenti devono restare depositati fino al momento della decisione sulla fusione.

Quando si applica

  • Un socio vuole esaminare il progetto di fusione prima dell'assemblea e chiede copia cartacea alla società.
  • Una società pubblica sul proprio sito internet i documenti di fusione per evitare il deposito fisico nella sede.
  • Tutti i soci di una piccola società decidono all'unanimità di rinunciare al termine di trenta giorni per accelerare la fusione.
  • Un socio richiede la trasmissione telematica dei documenti di fusione e la società invia i file via email.
  • Un creditore cerca i documenti depositati per valutare se opporsi alla fusione (l'opposizione è regolata dall'art. 2503).

Cosa questo articolo non dice

  • Il contenuto del progetto di fusione (trattato dall'art. 2501-ter).
  • Le modalità di opposizione dei creditori alla fusione (disciplinate dall'art. 2503).
  • La registrazione o pubblicazione della decisione di fusione (regolata dall'art. 2502-bis).
  • La trasformazione della società, che ha regole proprie (artt. 2500-bis e seguenti).

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