Art. 2504-novies Codice Civile

Articolo abrogato - Art. 2504-novies

L'articolo 2504-novies del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Non regola più le fusioni societarie.

Testo ufficiale Art. 2504-novies Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2504-novies del Codice Civile non è più in vigore. È stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice.

Faceva parte della disciplina delle fusioni e scissioni societarie. Per le norme attuali si vedano gli articoli dal 2501-ter al 2506-bis, secondo il caso.

Quando si applica

  • Un avvocato cerca una vecchia regola sulle fusioni per un caso che riguarda una fusione avvenuta prima del 2003.
  • Uno studente di diritto legge un testo che cita l'articolo 2504-novies e vuole capire se è ancora applicabile.
  • Un imprenditore verifica la normativa applicabile a una fusione societaria in corso, trovando un riferimento all'articolo abrogato.
  • Un giudice valuta l'effetto di una fusione anteriore al 2003 e cerca eventuali norme transitorie.

Cosa questo articolo non dice

  • Fusioni effettuate dopo il 2003 (disciplinate dalle nuove norme)
  • Effetti della fusione (art. 2504-bis)
  • Invalidità della fusione (art. 2504-quater)
  • Divieto di assegnazione di azioni o quote (art. 2504-ter)

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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