Art. 2504-octies Codice Civile

Art. 2504-octies abrogato: non più in vigore

L'articolo 2504-octies del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e non è più in vigore. Non contiene alcuna disposizione attuale.

Testo ufficiale Art. 2504-octies Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2504-octies del Codice Civile è stato abrogato. Il testo originale non è più in vigore perché il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha sostituito l'intero Capo IX del Titolo V del Libro V, dedicato alle fusioni di società. Di conseguenza, non esiste alcuna disposizione sotto questo numero.

Chi cerca una norma sulla fusione deve fare riferimento agli articoli successivi o precedenti dello stesso capo, ma non all'articolo 2504-octies, che è stato eliminato.

Quando si applica

  • L'articolo 2504-octies non è più in vigore a seguito della sostituzione del Capo IX del Titolo V del Libro V.
  • La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
  • Non esiste alcuna norma attuale sotto il numero 2504-octies.

Cosa questo articolo non dice

  • La fusione per incorporazione di società interamente possedute (regolata dall'art. 2505).
  • L'opposizione dei creditori alla fusione (regolata dall'art. 2503).
  • Gli effetti della fusione (regolati dall'art. 2504-bis).
  • L'invalidità della fusione (regolata dall'art. 2504-quater).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2504-octies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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