Art. 2504-quater Codice Civile

Invalidità fusione esclusa dopo iscrizione (2504-quater)

Dopo l'iscrizione dell'atto di fusione, l'invalidità non può più essere pronunciata. Resta solo il diritto al risarcimento del danno per soci o terzi.

Testo ufficiale Art. 2504-quater Codice Civile — Italia

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Prima dell'iscrizione dell'atto di fusione, l'invalidità della fusione può essere fatta valere. Dopo l'iscrizione, invece, non è più possibile chiedere al giudice di dichiarare l'invalidità dell'atto di fusione.

L'unico rimedio che resta è il risarcimento del danno. Chi ha subito un danno a causa della fusione (soci o terzi) può chiedere il risarcimento, ma non può più ottenere l'annullamento dell'operazione.

Quando si applica

  • Una società incorporante registra l'atto di fusione e successivamente un socio scopre che il progetto di fusione non era stato depositato correttamente.
  • Dopo l'iscrizione, un creditore sociale contesta la fusione perché non è stato rispettato il termine di opposizione dei creditori.
  • Un terzo, che aveva diritto di opposizione, si accorge della fusione solo dopo l'iscrizione e vorrebbe impugnarla.
  • Un azionista ritiene che la relazione degli esperti fosse falsa, ma la fusione è già stata iscritta.

Cosa questo articolo non dice

  • Le cause di invalidità che possono essere fatte valere prima dell'iscrizione (si veda Art. 2503 e 2504).
  • Il procedimento di opposizione dei creditori (Art. 2503).
  • Le modalità del risarcimento del danno, che seguono le regole generali.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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