Art. 2504-septies Codice Civile

Articolo soppresso Art. 2504-septies

L'articolo 2504-septies del Codice Civile è stato soppresso a seguito della riforma societaria disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Testo ufficiale Art. 2504-septies Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2504-septies del Codice Civile non è più presente nell'ordinamento giuridico vigente.

La disposizione è stata abrogata a seguito della riforma organica della disciplina delle società di capitali, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha integralmente sostituito il Capo IX del Titolo V nel Libro V. Per le operazioni societarie correnti occorre fare riferimento al nuovo testo del codice.

Quando si applica

  • Esame della legittimità di atti societari compiuti prima della riforma del 2003.
  • Contestazioni giudiziarie relative a fusioni concluse sotto la vecchia disciplina.
  • Ricostruzione del quadro normativo applicabile ad atti antecedenti al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Cosa questo articolo non dice

  • Progetti e decisioni relativi a fusioni societarie attuali.
  • Opposizione dei creditori nelle operazioni di fusione recenti.
  • Operazioni di scissione disciplinate dalle norme vigenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2504-septies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile