Articolo soppresso Art. 2504-septies
L'articolo 2504-septies del Codice Civile è stato soppresso a seguito della riforma societaria disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2504-septies del Codice Civile non è più presente nell'ordinamento giuridico vigente.
La disposizione è stata abrogata a seguito della riforma organica della disciplina delle società di capitali, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha integralmente sostituito il Capo IX del Titolo V nel Libro V. Per le operazioni societarie correnti occorre fare riferimento al nuovo testo del codice.
Quando si applica
- Esame della legittimità di atti societari compiuti prima della riforma del 2003.
- Contestazioni giudiziarie relative a fusioni concluse sotto la vecchia disciplina.
- Ricostruzione del quadro normativo applicabile ad atti antecedenti al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Cosa questo articolo non dice
- Progetti e decisioni relativi a fusioni societarie attuali.
- Opposizione dei creditori nelle operazioni di fusione recenti.
- Operazioni di scissione disciplinate dalle norme vigenti.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2504-septies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.