Art. 2504-sexies Codice Civile

Articolo non più previsto: Art. 2504-sexies

L'articolo 2504-sexies del Codice Civile non è più previsto a seguito della riforma del diritto societario disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Testo ufficiale Art. 2504-sexies Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2504-sexies del Codice Civile non è più presente nell'ordinamento. La norma è stata soppressa con la riforma del diritto societario, attuata tramite il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che ha integralmente sostituito il Capo IX del Titolo V del Libro V.

In passato questa disposizione regolava aspetti specifici del procedimento di fusione tra società. A seguito della ristrutturazione della materia, il legislatore ha collocato le regole sulle fusioni e sulle scissioni in altri articoli del medesimo capo.

Il testo attuale dell'articolo non formula quindi una regola di condotta, ma segnala formalmente che la disposizione è stata superata dalla nuova disciplina.

Quando si applica

  • Verifica della normativa applicabile a una fusione deliberata prima della riforma del 2003.
  • Esame di documenti contrattuali o verbali d'epoca che citano l'articolo 2504-sexies.
  • Ricostruzione dell'evoluzione storica della disciplina sulle fusioni societarie antecedente al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Cosa questo articolo non dice

  • Disciplina vigente del procedimento di fusione tra società, regolata dalle attuali disposizioni del codice civile.
  • Tutela dei creditori sociale e relative opposizioni nel procedimento di fusione attuale.
  • Regole applicabili alle scissioni societarie o alle incorporazioni semplificate.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2504-sexies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile