Art. 2517 Codice Civile

Esclusione di enti mutualistici non societari - Art. 2517

L'art. 2517 c.c. stabilisce che le norme sulle società cooperative non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

Testo ufficiale Art. 2517 Codice Civile — Italia

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2517 del Codice Civile delimita l'ambito di applicazione delle norme contenute nel presente titolo (titolo dedicato alle società cooperative). Esclude dalla loro applicazione gli enti mutualistici che non sono costituiti in forma di società.

Per 'enti mutualistici' si intendono organizzazioni che perseguono uno scopo mutualistico, cioè offrono vantaggi ai propri membri, come società di mutuo soccorso, associazioni mutualistiche o fondi mutualistici. Tuttavia, solo quelli che hanno la forma giuridica di società (ad esempio società cooperative, società per azioni, ecc.) sono soggetti alle regole del titolo. Gli altri enti mutualistici, pur perseguendo fini mutualistici, restano disciplinati dalle proprie leggi speciali o dal diritto comune.

La disposizione opera quindi come una clausola di esclusione: per sapere se un ente mutualistico è soggetto alle norme sulle cooperative, occorre verificare se esso ha o meno veste societaria.

Quando si applica

  • Una società di mutuo soccorso che non è registrata come società cooperativa né come altro tipo di società.
  • Un fondo pensione mutualistico costituito come associazione non riconosciuta.
  • Un consorzio di cooperative che opera come ente mutualistico ma non ha forma societaria.
  • Una mutua sanitaria che si presenta come ente mutualistico senza essere una società.
  • Una cassa di previdenza mutualistica che non ha personalità giuridica di società.

Cosa questo articolo non dice

  • La definizione di 'ente mutualistico' (non fornita dall'articolo).
  • Le regole per la costituzione di una società cooperativa (disciplinate dagli articoli successivi del titolo).
  • L'applicabilità a enti mutualistici stranieri (non menzionata).
  • La disciplina dei rapporti con i soci di una cooperativa (coperta da altri articoli del titolo).

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