Art. 2516 Codice Civile

Parità nei rapporti mutualistici – Art. 2516

Art. 2516 c.c. impone la parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, tipici delle cooperative.

Testo ufficiale Art. 2516 Codice Civile — Italia

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che nelle società cooperative e negli altri enti mutualistici ogni rapporto tra socio e società deve essere gestito secondo il principio di uguaglianza. Il divieto di discriminazione vale sia al momento della creazione del rapporto (ad esempio quando si stabiliscono le condizioni di adesione) sia durante il suo svolgimento (come nella distribuzione dei benefici o nell'accesso ai servizi).

Il principio di parità non significa che tutti i soci debbano ricevere identiche prestazioni materiali, ma che le stesse regole oggettive devono applicarsi a tutti i soci che si trovano in situazioni analoghe. Differenze legittime possono derivare solo da criteri previsti dallo statuto o dalla legge, come la distinzione tra soci ordinari e soci finanziatori prevista dall'articolo 2526.

La disposizione si applica solo ai rapporti interni di mutualità, non ai contratti con terzi o agli atti della società che non riguardano i soci in quanto tali.

Quando si applica

  • Una cooperativa di consumo applica prezzi diversi per lo stesso prodotto ai propri soci, senza una giustificazione oggettiva.
  • Il consiglio di amministrazione di una cooperativa edilizia assegna gli alloggi dando priorità a un socio rispetto ad altri che hanno la stessa anzianità di iscrizione.
  • In una cooperativa di lavoro, la distribuzione degli utili annuali favorisce alcuni soci rispetto ad altri in base a criteri non dichiarati nello statuto.
  • Una cooperativa sociale eroga servizi di assistenza con tempi di attesa differenti per i soci, senza che tali differenze siano previste da regolamenti approvati.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i rapporti tra la cooperativa e i terzi esterni (clienti non soci, fornitori).
  • Non impedisce alla cooperativa di prevedere categorie diverse di soci con diritti e obblighi differenti, purché stabiliti dalla legge o dallo statuto (es. soci sovventori, articolo 2526).
  • Non si applica alle società di capitali ordinarie, ma solo a quelle che svolgono attività mutualistica (cooperative e mutue assicuratrici).
  • Non garantisce un trattamento identico in termini quantitativi, ma l'applicazione uniforme delle stesse regole.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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