Art. 2529 Codice Civile

Acquisto di quote proprie in cooperativa: Art. 2529

L'Art. 2529 consente alla cooperativa l'acquisto di quote proprie se previsto dall'atto costitutivo, nei limiti di utili e riserve disponibili del bilancio.

Testo ufficiale Art. 2529 Codice Civile — Italia

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Gli amministratori di una società cooperativa possono acquistare o rimborsare le quote o le azioni della società stessa soltanto se l'atto costitutivo attribuisce loro espressamente questa facoltà.

L'operazione è subordinata alle condizioni di legge e può essere effettuata esclusivamente utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili previsti e risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Quando si applica

  • Il consiglio di amministrazione impiega utili distribuibili per riacquistare quote della cooperativa previo benestare dello statuto
  • La società cooperativa acquista azioni proprie con riserve disponibili per redistribuirle successivamente
  • Gli amministratori rimborsano le azioni di un socio attingendo alle riserve disponibili stabilite dall'ultimo bilancio approvato

Cosa questo articolo non dice

  • La liquidazione della quota spettante al socio che esercita il recesso, disciplinata dall'articolo 2535
  • La procedura di esclusione del socio e il relativo rimborso, regolati dagli articoli 2533 e 2535
  • La cessione ordinaria delle quote o delle azioni tra soci o a terzi, governata dall'articolo 2530

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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