Quota del socio cooperatore non aggredibile - Art. 2537
L'articolo 2537 del Codice Civile impedisce al creditore personale di un socio cooperatore di pignorare la sua quota o azioni finché dura la società.
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il creditore particolare del socio cooperatore (cioè un creditore per debiti personali del socio, non della cooperativa) non può pignorare la quota o le azioni che il socio possiede nella cooperativa finché la società esiste. Questo divieto vale per tutta la durata della cooperativa.
Dopo lo scioglimento della cooperativa, il creditore può invece aggredire la quota o le azioni, perché la protezione cessa. La norma non tocca gli altri beni del socio: il creditore può sempre pignorare altri beni personali.
La disposizione si applica solo ai soci cooperatori, non ai soci di altri tipi di società. Per le società lucrative, il creditore particolare può pignorare la quota secondo le regole generali.
Quando si applica
- Un socio cooperatore ha un debito con una banca; la banca non può pignorare la sua quota nella cooperativa.
- Un creditore ottiene una sentenza di condanna contro un socio cooperatore; non può eseguire il pignoramento sulle azioni della cooperativa.
- Il socio cooperatore deve tasse non pagate; l'Agenzia delle Entrate non può pignorare la sua partecipazione.
- Un fornitore ha un credito verso un socio cooperatore; non può pignorare la quota del socio.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i debiti della cooperativa stessa: i creditori della cooperativa possono pignorare i beni sociali, inclusi i beni che corrispondono alle quote. (La disciplina dei debiti sociali è altrove.)
- Non impedisce la liquidazione della quota in caso di recesso, esclusione o morte del socio: in quei casi, la quota viene liquidata e il socio uscente (o i suoi eredi) riceve denaro, che può essere poi pignorato. (Vedi artt. 2532-2535.)
- Non vieta al socio di vendere volontariamente la quota: il trasferimento è regolato dall'art. 2530.
- Non si applica dopo lo scioglimento della cooperativa: in fase di liquidazione, il creditore può agire.
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