Art. 2545-quinquies Codice Civile

Distribuzione utili e riserve Art. 2545-quinquies

I dividendi e le riserve ai soci cooperatori richiedono un patrimonio netto superiore a un quarto dei debiti. L'aumento massimo è del venti per cento.

Testo ufficiale Art. 2545-quinquies Codice Civile — Italia

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'atto costitutivo di una società cooperativa deve stabilire le modalità e la percentuale massima con cui distribuire gli utili tra i soci cooperatori. Per poter distribuire dividendi, acquistare quote proprie o ripartire riserve divisibili, la legge richiede una specifica condizione di stabilità patrimoniale: il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della cooperativa deve essere superiore ad un quarto.

Se lo statuto lo consente, l'assemblea può assegnare ai soci le riserve divisibili. Ciò può avvenire attraverso l'emissione di strumenti finanziari oppure mediante l'aumento del valore delle quote o azioni già versate, entro la misura massima del venti per cento del loro valore originario.

In caso di scioglimento del rapporto sociale, le riserve divisibili spettanti al socio possono essere liquidate mediante strumenti finanziari trasferibili. Tale forma di liquidazione diventa obbligatoria quando il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo scende sotto la soglia di un quarto. Le limitazioni del secondo e terzo comma non si applicano alle cooperative con azioni quotate.

Quando si applica

  • Un socio cooperatore chiede l'assegnazione della propria quota di dividendi approvata dall'assemblea ordinaria.
  • L'assemblea di una cooperativa delibera l'aumento gratuito del valore delle quote dei soci attingendo dalle riserve divisibili nei limiti del venti per cento.
  • Un socio recede dalla cooperativa e la società gli attribuisce la quota di riserve divisibili tramite strumenti finanziari trasferibili poiché il patrimonio netto è inferiore ad un quarto dei debiti.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione dei ristorni proporzionale allo scambio mutualistico, disciplinata dall'articolo 2545-sexies.
  • La gestione e i vincoli sulle riserve indivisibili, regolati dagli articoli 2545-ter e 2545-quater.
  • I diritti e le assemblee dei possessori di strumenti finanziari, previsti dagli articoli 2526 e 2541.

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