Art. 2550 Codice Civile

Divieto di nuova associazione senza consenso – Art. 2550

L'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Testo ufficiale Art. 2550 Codice Civile — Italia

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'associazione in partecipazione è un contratto con cui una persona (associante) affida la gestione di un'impresa o di un affare a un associato, che apporta un contributo. L'articolo 2550 stabilisce che, di regola, l'associante non può ammettere altri associati per la stessa impresa o lo stesso affare senza il consenso di quelli già entrati.

Questa regola vale salvo patto contrario: le parti possono concordare diversamente nel contratto iniziale. Il divieto protegge gli associati esistenti da una diluizione non voluta della loro partecipazione o da un mutamento delle condizioni iniziali.

Quando si applica

  • Un ristoratore che ha già un socio per la gestione del locale vuole coinvolgere un secondo socio senza chiedere il permesso al primo.
  • Un artigiano che ha ricevuto un contributo da un amico per avviare un'attività di falegnameria decide di accettare un altro finanziatore per lo stesso progetto senza consultare il primo.
  • Un imprenditore che ha stipulato un contratto di associazione in partecipazione per un singolo affare (es. vendita di macchinari) cerca di aggiungere un altro partner senza il consenso dell'associato originario.
  • Una società che opera come associante in un progetto immobiliare vuole includere un nuovo associato per lo stesso immobile, ignorando il veto dell'associato già coinvolto.

Cosa questo articolo non dice

  • Molti pensano che il divieto sia assoluto, ma la legge permette un patto contrario che autorizzi nuove associazioni senza consenso.
  • Si crede erroneamente che l'articolo si applichi a qualsiasi tipo di società, mentre riguarda solo il contratto di associazione in partecipazione.
  • Qualcuno potrebbe pensare che il consenso debba essere espresso per iscritto; la legge non impone una forma specifica, ma è comunque richiesto un accordo valido.
  • Si può credere che il divieto copra anche la cessione della quota dell'associato, che invece è regolata da altre norme del codice.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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