Art. 2555 Codice Civile

Definizione legale di azienda - Art. 2555

L'Art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Testo ufficiale Art. 2555 Codice Civile — Italia

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2555 del Codice Civile dà la definizione di 'azienda': è l'insieme dei beni che l'imprenditore ha organizzato per svolgere la propria attività d'impresa.

Per 'beni' si intendono sia le cose materiali (locali, macchinari, merci) sia gli elementi immateriali (brevetti, marchi, avviamento). L'organizzazione è il criterio che unisce questi beni in un complesso funzionale, destinato a produrre utile.

Da questa nozione dipendono le norme successive sulla circolazione dell'azienda: cessione, usufrutto, affitto e tutto ciò che riguarda i contratti, i crediti e i debiti aziendali.

Quando si applica

  • Mario vende la sua panetteria con tutti i locali, le attrezzature, le scorte e la clientela: si trasferisce un'azienda.
  • Luisa, titolare di un'impresa di pulizie, affitta per un anno l'intera organizzazione (macchinari, contratti in corso, dipendenti) a un collega.
  • Giovanni, erede di un'azienda agricola, concede l'usufrutto dell'azienda a un terzo, che ne gestirà i terreni e le attrezzature per dieci anni.

Cosa questo articolo non dice

  • Molti credono che l'articolo definisca l'impresa o l'imprenditore, ma non è così: si limita a definire l'azienda come complesso di beni.
  • Non regola le modalità di trasferimento dell'azienda (quelle sono negli articoli successivi) né la forma dei contratti di cessione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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