Divieto di concorrenza per chi cede l'azienda Art. 2557
Chi vende un'azienda non può avviare un'impresa che svii la clientela per cinque anni. Un patto non può mai superare i cinque anni di durata.
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi vende o trasferisce un'azienda ha l'obbligo di legge di non iniziare una nuova impresa che, per oggetto, posizione o altre circostanze, possa sottrarre clienti all'attività ceduta. Questo divieto opera automaticamente e dura cinque anni dal momento del trasferimento.
Le parti possono stipulare un patto per ampliare i limiti del divieto, a condizione che l'accordo non impedisca ogni attività professionale del venditore. Se il patto prevede una durata maggiore o non indica alcun termine, la durata della limitazione si riduce automaticamente al limite di cinque anni.
In caso di usufrutto o affitto dell'azienda, il divieto di concorrenza grava sul proprietario o sul locatore per tutta la durata del contratto. Per le aziende agricole, la regola si applica unicamente alle attività connesse quando esiste un concreto rischio di sviamento della clientela.
Quando si applica
- Il proprietario di un bar vende il locale e ne apre un altro nella stessa via il mese successivo.
- Un imprenditore cede la propria attività e sottoscrive un patto di non concorrenza che dichiara di durare per sempre.
- Il proprietario di un immobile concede in affitto la propria azienda alberghiera e avvia una struttura ricettiva concorrente nelle vicinanze.
- Un produttore agricolo cede l'azienda e apre un nuovo punto vendita per la commercializzazione diretta di prodotti derivati a poca distanza.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina della concorrenza sleale tra imprese che non hanno stipulato un trasferimento o affitto d'azienda.
- Il patto di non concorrenza stipulato tra datore di lavoro e dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- La successione automatica dei contratti d'azienda non personali a seguito della cessione, regolata dall'Art. 2558.
- La responsabilità per i debiti commerciali dell'azienda antecedenti al trasferimento, disciplinata dall'Art. 2560.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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