Art. 2562 Codice Civile

Estende disposizioni usufrutto all'affitto - Art. 2562

Art. 2562 c.c. estende all'affitto dell'azienda le norme sull'usufrutto (Art. 2561): successione contratti, crediti, debiti, divieto concorrenza.

Testo ufficiale Art. 2562 Codice Civile — Italia

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2562 del Codice Civile estende all'affitto dell'azienda le stesse norme che l'articolo 2561 prevede per l'usufrutto. L'usufrutto è un diritto reale di godimento temporaneo, mentre l'affitto è un contratto di locazione. Nonostante la differenza giuridica, la legge equipara i due istituti per quanto riguarda la disciplina della successione nei contratti, dei crediti, dei debiti e del divieto di concorrenza.

Chi prende in affitto un'azienda (affittuario) subentra nei contratti stipulati dal titolare, salvo che questi abbiano carattere personale. Deve inoltre farsi carico dei debiti risultanti dalle scritture contabili e non può svolgere attività concorrente per tutta la durata dell'affitto. Questi obblighi sono quelli previsti per l'usufruttuario.

L'articolo non contiene regole autonome: per i dettagli occorre consultare l'articolo 2561 e gli articoli da esso richiamati (2557-2560).

Quando si applica

  • Un ristorante viene affittato a un nuovo gestore. L'affittuario subentra nei contratti di fornitura già in essere (art. 2558).
  • Un'azienda manifatturiera è data in affitto. L'affittuario risponde dei debiti verso i fornitori iscritti nei libri contabili (art. 2560).
  • Un negozio al dettaglio viene affittato. L'affittuario non può aprire un altro negozio simile nella stessa zona (art. 2557).
  • Un'azienda agricola affittata: l'affittuario acquisisce i crediti verso i clienti esistenti (art. 2559).

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la durata minima o massima dell'affitto di azienda (si applicano le norme generali sulla locazione).
  • Non stabilisce l'importo del canone d'affitto.
  • Non riguarda la responsabilità per danni causati dall'affittuario a terzi (disciplinata dal contratto o dalle norme sulla responsabilità civile).
  • Non si applica all'affitto di singoli beni (es. macchinari) ma solo all'azienda come complesso organizzato.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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