Gestione e inventario nell'usufrutto: Art. 2561
L'usufruttuario deve usare la ditta, mantenere la destinazione e l'efficienza aziendale. Le differenze di inventario si regolano in danaro a fine usufrutto.
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'usufruttuario dell'azienda deve condurre l'attività mantenendo la ditta che la contraddistingue. Nella gestione sussiste l'obbligo di conservare la destinazione dell'azienda, preservando l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
In caso di inadempimento a tali obblighi o qualora l'usufruttuario cessi arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, trova applicazione l'articolo 1015.
Alla conclusione dell'usufrutto, la differenza riscontrata tra le consistenze dell'inventario iniziale e di quello finale viene regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al momento del termine dell'usufrutto.
Quando si applica
- Un usufruttuario modifica la destinazione dell'azienda per svolgere un'attività diversa da quella originale.
- L'usufruttuario interrompe ed abbandona arbitrariamente la gestione dell'azienda.
- Al termine dell'usufrutto occorre regolare in danaro lo scostamento tra l'inventario iniziale e quello finale.
- L'usufruttuario esercita l'azienda senza utilizzare la ditta che la contraddistingue.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina specifica dell'affitto di azienda, contenuta nell'articolo 2562.
- I divieti di concorrenza, regolati dall'articolo 2557.
- La sorte dei debiti e dei crediti aziendali, disciplinata dagli articoli 2559 e 2560.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2561 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.