Protezione del fondo consortile Art. 2614
Il fondo consortile è formato dai contributi e dai beni acquistati. Nessun consorziato può chiederne la divisione né i creditori personali pignorarlo.
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il fondo consortile costituisce il patrimonio autonomo del consorzio. Tale patrimonio include sia i contributi versati dalle imprese partecipanti, sia i beni acquistati mediante l'impiego di queste risorse.
La legge impone un vincolo di destinazione rigido: fino a quando il consorzio rimane in vita, le imprese associate non hanno il diritto di chiedere la divisione delle risorse comuni.
Allo stesso tempo, i creditori particolari dei singoli consorziati non possono agire sul fondo consortile. I beni e le somme del consorzio rimangono quindi completamente separati dai patrimoni personali dei singoli membri.
Quando si applica
- Un creditore personale di una società consorziata tenta di pignorare il conto bancario del consorzio.
- Un'impresa partecipante pretende la restituzione della propria quota del fondo prima della fine del consorzio.
- Un consorziato chiede la divisione di un macchinario acquistato con i contributi di tutti i membri.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte verso terzi creditori dell'organizzazione.
- Le conseguenze patrimoniali sui contributi quando un consorziato recede o viene escluso.
- La liquidazione e la ripartizione del fondo rimasto a seguito dello scioglimento del consorzio.
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