Art. 2613 Codice Civile

Rappresentanza in giudizio dei consorzi – Art. 2613

Chi ha presidenza o direzione del consorzio può essere convenuto in giudizio per esso, anche se la rappresentanza è attribuita ad altri. Art. 2613.

Testo ufficiale Art. 2613 Codice Civile — Italia

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce chi può essere citato in giudizio per conto di un consorzio. I consorzi possono essere convenuti (cioè chiamati in causa) nella persona di chi, secondo il contratto consortile, ricopre la carica di presidente o di direttore.

Anche se il contratto attribuisce la rappresentanza del consorzio ad altre persone (ad esempio un rappresentante legale esterno), il presidente o il direttore resta comunque legittimato passivamente: può essere citato personalmente per far valere le pretese contro il consorzio. La norma riguarda solo la posizione di convenuto, non quella di attore.

Quando si applica

  • Un fornitore non pagato dal consorzio cita in giudizio il consorzio; il contratto consortile dà rappresentanza a un delegato, ma il fornitore può citare il presidente del consorzio.
  • Un appaltatore subisce danni da attività del consorzio e cita il direttore, anche se il consorzio ha un rappresentante legale designato per gli atti giudiziari.
  • Un socio escluso fa causa al consorzio per vizi di delibera; la citazione è notificata al presidente, nonostante la rappresentanza sia affidata a un legale.
  • Il consorzio viola un contratto di locazione; il locatore conviene in giudizio il direttore, che è la persona indicata come referente nel contratto consortile.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non disciplina la rappresentanza attiva (cioè chi può citare il consorzio in giudizio come attore) – per questo occorre verificare le regole del contratto consortile o l'art. 2608.
  • Non stabilisce che il presidente o direttore debba avere anche la rappresentanza sostanziale per essere citato: la legittimazione passiva è autonoma.
  • Non si applica alle società consortili (art. 2615-ter), che seguono le regole proprie delle società per azioni o a responsabilità limitata.
  • Non indica i poteri del presidente o direttore fuori dal giudizio: per la gestione ordinaria si veda l'art. 2608 sugli organi del consorzio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2613 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile