Rappresentanza in giudizio dei consorzi – Art. 2613
Chi ha presidenza o direzione del consorzio può essere convenuto in giudizio per esso, anche se la rappresentanza è attribuita ad altri. Art. 2613.
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce chi può essere citato in giudizio per conto di un consorzio. I consorzi possono essere convenuti (cioè chiamati in causa) nella persona di chi, secondo il contratto consortile, ricopre la carica di presidente o di direttore.
Anche se il contratto attribuisce la rappresentanza del consorzio ad altre persone (ad esempio un rappresentante legale esterno), il presidente o il direttore resta comunque legittimato passivamente: può essere citato personalmente per far valere le pretese contro il consorzio. La norma riguarda solo la posizione di convenuto, non quella di attore.
Quando si applica
- Un fornitore non pagato dal consorzio cita in giudizio il consorzio; il contratto consortile dà rappresentanza a un delegato, ma il fornitore può citare il presidente del consorzio.
- Un appaltatore subisce danni da attività del consorzio e cita il direttore, anche se il consorzio ha un rappresentante legale designato per gli atti giudiziari.
- Un socio escluso fa causa al consorzio per vizi di delibera; la citazione è notificata al presidente, nonostante la rappresentanza sia affidata a un legale.
- Il consorzio viola un contratto di locazione; il locatore conviene in giudizio il direttore, che è la persona indicata come referente nel contratto consortile.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non disciplina la rappresentanza attiva (cioè chi può citare il consorzio in giudizio come attore) – per questo occorre verificare le regole del contratto consortile o l'art. 2608.
- Non stabilisce che il presidente o direttore debba avere anche la rappresentanza sostanziale per essere citato: la legittimazione passiva è autonoma.
- Non si applica alle società consortili (art. 2615-ter), che seguono le regole proprie delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- Non indica i poteri del presidente o direttore fuori dal giudizio: per la gestione ordinaria si veda l'art. 2608 sugli organi del consorzio.
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