Art. 2615-bis Codice Civile

Situazione patrimoniale consorzi Art. 2615-bis

I dirigenti del consorzio devono depositare la situazione patrimoniale al registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Testo ufficiale Art. 2615-bis Codice Civile — Italia

Situazione patrimoniale. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le persone preposte alla direzione di un consorzio devono redigere ogni anno la situazione patrimoniale. Nella redazione di questo documento occorre osservare le medesime norme applicabili al bilancio di esercizio delle società per azioni.

Il documento finale deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Ai dirigenti del consorzio si applicano inoltre gli articoli 2621, n. 1), e 2626 in materia di sanzioni.

Negli atti e in tutta la corrispondenza inviata dal consorzio è obbligatorio riportare la sede del consorzio, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritto e il relativo numero di iscrizione.

Quando si applica

  • I dirigenti di un consorzio redigono la situazione patrimoniale annuale applicando le regole del bilancio delle società per azioni.
  • Il responsabile del consorzio provvede a depositare la situazione patrimoniale al registro delle imprese entro il termine di due mesi dalla fine dell'esercizio.
  • Un consorzio invia una lettera commerciale o un atto formale indicando nell'intestazione la sede legale, il registro delle imprese e il numero di iscrizione.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina della responsabilità del consorzio e dei singoli consorziati verso i terzi, prevista dall'articolo 2615.
  • Le modalità di costituzione e la gestione del fondo consortile, regolate dall'articolo 2614.
  • Le regole di adozione delle deliberazioni consortili da parte dell'assemblea, disciplinate dall'articolo 2606.

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