Contributi in denaro societa' consortili - Art. 2615-ter
Art. 2615-ter: le societa' dei Capi III e seguenti possono avere scopi consortili; l'atto costitutivo puo' obbligare i soci a versare contributi in denaro.
Società consortili. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo permette a certi tipi di societa' (quelle dei Capi III e seguenti del Titolo V) di avere come oggetto sociale gli scopi di un consorzio, indicati nell'articolo 2602 (scopi consortili).
Se la societa' sceglie questo oggetto sociale, lo statuto (atto costitutivo) puo' prevedere che i soci siano obbligati a versare contributi in denaro. Questo obbligo e' facoltativo: non tutte le societa' consortili lo impongono, e l'articolo non dice l'importo ne' le modalita' di pagamento.
La norma si limita a stabilire la possibilita' di inserire tale obbligo; la disciplina dettagliata e' lasciata all'autonomia statutaria e ad altre norme del codice.
Quando si applica
- Un gruppo di imprenditori costituisce una S.r.l. per acquistare materie prime in comune e, nell'atto costitutivo, stabilisce che ogni socio versi un contributo trimestrale.
- Una societa' per azioni viene creata per gestire un consorzio di esportazione, e lo statuto obbliga ciascun socio a un versamento iniziale per le spese di avvio.
- Tre artigiani formano una societa' cooperativa consortile e l'atto costitutivo prevede un contributo annuo per coprire i costi di gestione.
- Un consorzio esistente si trasforma in societa' consortile e l'assemblea delibera di inserire l'obbligo di contributi monetari per i nuovi soci.
- Una societa' consortile gia' operativa modifica lo statuto per introdurre un contributo straordinario per i soci attuali.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'importo dei contributi ne' le modalita' di riscossione (queste sono fissate dall'atto costitutivo o da altre norme, ad esempio l'articolo 2608 sugli organi preposti).
- Non regola lo scioglimento della societa' consortile (disciplinato dall'articolo 2611).
- Non riguarda la responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni della societa' (articolo 2615).
- Non dice nulla sul recesso o sull'esclusione del socio (articolo 2609).
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