Estensione controllo a società consortili - Art. 2620
Art. 2620 estende le norme di controllo ai consorzi costituiti come società; autorità governativa può sciogliere la società se manca approvazione ex art. 2618.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602. L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo estende le norme di controllo sui consorzi (previste in questa sezione) alle società che vengono costituite per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602. In pratica, se un gruppo di imprese sceglie la forma societaria anziché il consorzio per cooperare, le stesse regole di controllo si applicano.
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società se la sua costituzione non ha avuto l'approvazione prevista dall'art. 2618 (approvazione del contratto consortile). La norma evita che la forma societaria venga usata per eludere i controlli previsti per i consorzi.
Quando si applica
- Un gruppo di imprese agricole costituisce una società per azioni per gestire l'ammasso dei prodotti, anziché un consorzio: si applicano le norme di controllo della sezione.
- Una società consortile viene creata senza ottenere l'approvazione governativa del contratto consortile: l'autorità può scioglierla.
- Un consorzio esistente si trasforma in società: le norme di controllo continuano a essere applicabili.
- L'autorità governativa esercita il controllo su una società che opera di fatto come consorzio, verificando il rispetto delle regole sulla gestione.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina le cause di scioglimento ordinarie delle società consortili (quelle sono regolate dall'art. 2611).
- Non riguarda la responsabilità verso i terzi dei soci o della società (art. 2615).
- Non si applica a società commerciali normali che non perseguono gli scopi consortili di cui all'art. 2602.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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