Art. 2630-bis Codice Civile

Articolo non più in vigore - Art. 2630-bis

L'articolo 2630-bis del Codice Civile non è più previsto a seguito della sostituzione del Libro V, Titolo XI, dal D.Lgs. 61/2002.

Testo ufficiale Art. 2630-bis Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI, DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2630-bis del Codice Civile è stato eliminato dall'ordinamento. Non è più in vigore dal momento in cui il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 ha sostituito l'intero Titolo XI del Libro V.

Chi cerca questo articolo deve far riferimento alla normativa successiva, che ha riorganizzato le disposizioni penali in materia societaria. Il contenuto originario dell'articolo non è più applicabile.

Per sapere quale norma regola oggi una determinata condotta, occorre consultare le disposizioni vigenti dello stesso Titolo XI.

Quando si applica

  • Una persona accusata di false comunicazioni sociali cerca di invocare l'art. 2630-bis come difesa, ma l'articolo non è più in vigore.
  • Un avvocato cita l'articolo in un atto giudiziario senza rendersi conto che è stato abrogato.
  • Uno studente di diritto trova l'articolo in un testo vecchio e chiede se sia ancora applicabile.
  • Un giudice si trova a dover decidere su un reato commesso prima dell'abrogazione e deve valutare l'applicabilità dell'art. 2630-bis ratione temporis.

Cosa questo articolo non dice

  • Credere che l'art. 2630-bis disciplini ancora le false comunicazioni sociali delle società non quotate.
  • Pensare che l'articolo preveda una sanzione penale per omessa comunicazione di conflitto d'interessi.
  • Ritenere che l'articolo sia stato sostituito da un'altra norma con lo stesso numero.
  • Aspettarsi di trovare nell'articolo una definizione di 'particolare tenuità' del fatto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2630-bis del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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