Art. 2630 Codice Civile

Mancata comunicazione o deposito al Registro: Art. 2630

Sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro per omessi depositi o comunicazioni. Ridotta ad un terzo entro trenta giorni, aumentata per i bilanci.

Testo ufficiale Art. 2630 Codice Civile — Italia

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma disciplina la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di chi riveste funzioni previste dalla legge in società o consorzi. Riguarda il mancato rispetto dei termini per eseguire depositi, denunce o comunicazioni presso il registro delle imprese, nonché la mancata indicazione delle informazioni societarie obbligatorie negli atti, nella corrispondenza o nella rete telematica.

La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 103 euro e 1.032 euro. Qualora il deposito, la comunicazione o la denuncia vengano effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza prescritta, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Se l'inadempimento riguarda nello specifico l'omesso deposito del bilancio, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria viene aumentato di un terzo.

Quando si applica

  • L'amministratore di una società omette di depositare il bilancio d'esercizio presso il registro delle imprese entro la scadenza di legge.
  • La società non riporta nei propri atti, nella corrispondenza o sul sito internet le informazioni aziendali obbligatorie.
  • I soggetti tenuti per legge non comunicano tempestivamente al registro delle imprese una variazione o denuncia prescritta.

Cosa questo articolo non dice

  • La falsificazione dei dati di bilancio o delle comunicazioni sociali, che costituisce illecito penale.
  • La mancata convocazione dell'assemblea dei soci da parte degli amministratori nei termini prescritti.
  • I comportamenti volti a impedire od ostacolare le attività di controllo da parte dei sindaci o dei soci.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2630 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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