Art. 2631 Codice Civile

Sanzioni per omessa convocazione assemblea Art. 2631

Sanzione da 1.032 a 6.197 euro per amministratori e sindaci che non convocano l'assemblea entro i termini o entro trenta giorni. Aumento di un terzo.

Testo ufficiale Art. 2631 Codice Civile — Italia

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma sanziona gli amministratori e i componenti del collegio sindacale di una società quando omettono di convocare l'assemblea dei soci nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto. La sanzione ha natura amministrativa pecuniaria e varia da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 6.197 euro.

Se la legge o lo statuto non fissano espressamente un termine preciso per la convocazione, la violazione si considera realizzata allo scadere di trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del fatto che rende obbligatoria la riunione dei soci.

L'importo della sanzione aumenta di un terzo nelle ipotesi in cui la convocazione sia dovuta a seguito di perdite del capitale sociale oppure sia stata espressamente e legittimamente richiesta dai soci.

Quando si applica

  • Gli amministratori di una società non convocano l'assemblea ordinaria annuale entro il termine previsto dallo statuto sociale.
  • Il consiglio di amministrazione ignora la richiesta formale e legittima di convocazione presentata dai soci.
  • I sindaci non provvedono a convocare l'assemblea pur sapendo che la società ha subito perdite tali da richiedere provvedimenti.
  • Gli amministratori apprendono un fatto che impone la convocazione e lasciano trascorrere trenta giorni senza inviare l'avviso ai soci.

Cosa questo articolo non dice

  • La falsificazione delle comunicazioni sociali o dei bilanci, disciplinata dall'Art. 2622.
  • L'impedimento alle attività di controllo dei soci o dei sindaci, regolato dall'Art. 2625.
  • L'omessa esecuzione di depositi o comunicazioni al Registro delle Imprese, sanzionata dall'Art. 2630.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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