Art. 2645 Codice Civile

Art. 2645 - Altri atti soggetti a trascrizione

Ogni atto o provvedimento con effetti su beni immobili analoghi a quelli dell'art. 2643 va trascritto, salvo che la legge non richieda diversamente.

Testo ufficiale Art. 2645 Codice Civile — Italia

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2645 estende l'obbligo di trascrizione, stabilito per i contratti indicati nell'art. 2643, a qualsiasi altro atto o provvedimento che produca sugli immobili effetti analoghi a quelli di quei contratti. Rientrano quindi, ad esempio, sentenze che trasferiscono la proprietà, decreti di esproprio o provvedimenti che costituiscono diritti reali, sempre che non siano già coperti da altre norme specifiche.

L'obbligo non opera se una legge speciale dispone diversamente, prevedendo che la trascrizione non sia richiesta o abbia effetti differenti. La regola serve a garantire la pubblicità dei fatti giuridici che incidono sugli immobili, tutelando i terzi acquirenti.

Quando si applica

  • Una sentenza che dichiara l'usucapione di un fondo.
  • Un decreto di espropriazione per pubblica utilità.
  • Un'ordinanza di vendita forzata di un immobile all'asta.

Cosa questo articolo non dice

  • La donazione di un immobile – è già soggetta a trascrizione per effetto dell'art. 2643.
  • Il contratto preliminare di vendita immobiliare – è regolato dall'art. 2645-bis.
  • La divisione ereditaria di beni immobili – rientra nell'art. 2646.
  • La costituzione di un fondo patrimoniale – è disciplinata dall'art. 2647.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2645 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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