Art. 2645-ter Codice Civile

Trascrizione atti di destinazione - Art. 2645-ter

Art. 2645-ter: trascrizione di atti di destinazione di beni per interessi meritevoli. Vincolo opponibile ai terzi, max novanta anni o vita beneficiario.

Testo ufficiale Art. 2645-ter Codice Civile — Italia

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2645-ter del Codice Civile permette di trascrivere nei registri immobiliari o mobiliari un atto pubblico con cui una persona destina un bene (immobile o mobile registrato) alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, come il sostegno a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche. Questo vincolo di destinazione, una volta trascritto, diventa opponibile ai terzi: chiunque acquisti o abbia diritti sul bene deve rispettare la destinazione impressa.

La durata del vincolo non può superare i novanta anni o, se il beneficiario è una persona fisica, la durata della sua vita. I beni destinati e i loro frutti possono essere utilizzati solo per lo scopo indicato nell'atto. Inoltre, possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti per realizzare quel fine, non per altri debiti del conferente.

Oltre al conferente, qualsiasi interessato può agire per far rispettare la destinazione, anche durante la vita del conferente stesso. L'articolo richiama l'articolo 1322, secondo comma, che definisce gli interessi meritevoli di tutela.

Quando si applica

  • Un genitore trasferisce in un atto pubblico la proprietà di un appartamento destinandolo all'assistenza del figlio disabile, e trascrive l'atto per rendere il vincolo opponibile a eventuali acquirenti.
  • Un ente pubblico destina un terreno a un'associazione per la realizzazione di un parco giochi inclusivo, con trascrizione che impedisce usi diversi per novanta anni.
  • Una persona destina un'imbarcazione registrata a una fondazione per corsi di vela per disabili, con vincolo trascritto della durata della vita del fondatore.
  • Un'azienda destina un immobile a un comune per attività culturali, con trascrizione che garantisce la destinazione anche in caso di fallimento dell'azienda.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la creazione di trust, istituto regolato da altre norme.
  • Non si applica a beni mobili non iscritti in pubblici registri (es. denaro, mobili ordinari).
  • Non permette di destinare beni per un periodo superiore a novanta anni o oltre la vita del beneficiario.
  • Non consente ai creditori di aggredire i beni per debiti personali del conferente non legati alla destinazione.

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