Trascrizione delle divisioni immobiliari - Art. 2646
Trascrizione obbligatoria per divisioni di immobili, aggiudicazioni all'incanto, attribuzioni di quote e domande di divisione. Art. 2646.
Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2646 del Codice Civile impone la trascrizione nei registri immobiliari delle divisioni che riguardano beni immobili. Sono comprese le divisioni volontarie e quelle giudiziali. Devono essere trascritti anche i provvedimenti con cui un bene viene aggiudicato all'asta, quelli di attribuzione delle quote tra i condividenti e i verbali dell'estrazione a sorte delle quote.
Inoltre, vanno trascritti la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione previsto dall'articolo 1113, ma solo per gli effetti indicati in quell'articolo. La trascrizione serve a rendere pubblici questi atti e a regolare i conflitti tra più aventi causa.
Quando si applica
- Due comproprietari dividono un edificio e a ciascuno viene assegnato un appartamento distinto; l'atto di divisione deve essere trascritto.
- Un tribunale ordina la vendita all'asta di un immobile in comproprietà e lo aggiudica al miglior offerente; il provvedimento di aggiudicazione deve essere trascritto.
- In una divisione giudiziale, il giudice assegna le quote ai singoli condividenti; il provvedimento di attribuzione delle quote va trascritto.
- Durante una divisione tra eredi, le quote vengono assegnate per sorteggio; il verbale dell'estrazione a sorte deve essere trascritto.
- Un comproprietario cita in giudizio gli altri per ottenere la divisione forzata; la domanda di divisione giudiziale deve essere trascritta.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la trascrizione di una compravendita di una quota indivisa (che rientra nell'art. 2643).
- Non si applica a divisioni di beni mobili, ma solo a quelle di beni immobili.
- Non riguarda la trascrizione di accettazioni di eredità o acquisti di legato (art. 2648).
- Non copre gli effetti della trascrizione, che sono regolati dall'art. 2644.
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