Trascrizione di fondo e separazione beni - Art. 2647
L'articolo 2647 impone la trascrizione nei registri immobiliari del fondo patrimoniale, delle convenzioni matrimoniali e dello scioglimento della comunione.
Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce l'obbligo di trascrivere nei registri immobiliari determinati atti inerenti al patrimonio dei coniugi, qualora abbiano ad oggetto beni immobili. Nello specifico, riguarda la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni che escludono beni dalla comunione legale, i provvedimenti di scioglimento della comunione stessa e gli acquisti di beni personali previsti dalle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179.
La trascrizione rende pubblici questi eventi a carico del coniuge o dei coniugi titolari del bene. L'obbligo di pubblicità immobiliare si estende anche agli immobili che entrano a far parte del patrimonio familiare o che vengono esclusi dalla comunione in un momento successivo.
Nel caso in cui il fondo patrimoniale sia stato costituito mediante testamento, la trascrizione del vincolo non richiede un'iniziativa di parte: viene eseguita d'ufficio dal conservatore dei registri immobiliari contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.
Quando si applica
- Due coniugi costituiscono un fondo patrimoniale inserendovi l'immobile adibito a residenza familiare e devono effettuarne la trascrizione.
- Un coniuge acquista un appartamento a titolo personale a norma dell'articolo 179 e deve procedere alla relativa trascrizione a proprio carico.
- A seguito della separazione personale, i coniugi ottengono lo scioglimento della comunione legale e devono pubblicizzare la nuova condizione del bene immobile.
- Un testatore dispone la creazione di un fondo patrimoniale su un immobile e il conservatore effettua d'ufficio la trascrizione del vincolo insieme all'accettazione dell'eredità.
Cosa questo articolo non dice
- L'opponibilità del fondo patrimoniale e del regime matrimoniale ai terzi mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio, regolata dal diritto di famiglia.
- La regola generale della priorità e degli effetti della trascrizione verso i terzi acquirenti, disciplinata dall'articolo 2644.
- La trascrizione di generici vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, regolata dall'articolo 2645-ter.
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