Trascrizione dell'eredità e del legato - Art. 2648
L'Art. 2648 stabilisce la trascrizione obbligatoria dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto del legato riguardanti beni immobili e diritti reali.
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485 . La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona eredita un bene immobile o un diritto reale sugli immobili, oppure ne consegue l'acquisto tramite un legato testamentario, la legge impone di trascrivere l'atto nei registri immobiliari. Questa formalità serve a rendere pubblico il passaggio di proprietà e a garantire la continuità dei registri, consentendo a terzi di verificare chi sia il nuovo titolare del bene.
Nel caso di accettazione espressa, la trascrizione avviene tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se l'accettazione è invece tacita, derivante dal compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare ai sensi dell'articolo 476 o dall'aver disposto dei beni ereditari ai sensi dell'articolo 485, si può richiedere la trascrizione se l'atto risulta da sentenza, atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Per il legato, la trascrizione si effettua sulla base di un estratto autentico del testamento.
Quando si applica
- Un erede vende la casa ricevuta in eredità dal genitore dopo aver fatto trascrivere l'accettazione tacita tramite atto notarile.
- Un legatario riceve in eredità un appartamento tramite testamento e ne richiede la trascrizione allegando l'estratto autentico della scheda testamentaria.
- Un chiamato all'eredità vende un immobile della massa ereditaria e la vendita costituisce accettazione tacita da trascrivere nei registri immobiliari.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice dichiarazione di successione presentata a fini fiscali, la quale non costituisce accettazione dell'eredità né soddisfa di per sé la trascrizione di cui all'articolo 2648.
- La divisione dei beni ereditari tra più coeredi, disciplinata invece dall'articolo 2646.
- Gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali relative alle successioni, regolati dall'articolo 2652.
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