Trascrizione degli acquisti a causa di morte - Art. 2660
Art. 2660 Cod. Civ.: elenca i documenti da presentare e le indicazioni obbligatorie nella nota di trascrizione per acquisti a causa di morte.
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto . 2) la data di morte; 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questa spettante; 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi chiede la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare al conservatore dei registri immobiliari l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte del defunto e, se l'acquisto deriva da testamento, una copia o estratto autentico del testamento.
Deve inoltre presentare una nota in doppio originale con sei indicazioni: 1) cognome, nome, luogo e data di nascita dell'erede o legatario e del defunto; 2) data di morte; 3) se successione legittima, il vincolo di parentela e la quota; 4) se testamentaria, forma e data del testamento e nome del pubblico ufficiale; 5) natura e situazione dei beni con le indicazioni dell'art. 2826; 6) eventuali condizioni o termini apposti, salvo il caso del secondo comma dell'art. 2659, e l'eventuale sostituzione fidecommissaria disposta a norma dell'art. 692.
Quando si applica
- Un erede che ha accettato l'eredità di un immobile deve trascrivere l'acquisto presentando la nota con i dati richiesti.
- Un legatario che riceve un appartamento per testamento deve presentare copia autentica del testamento e la nota con l'indicazione della forma e data del testamento.
- In una successione legittima (senza testamento), l'erede deve indicare il vincolo di parentela (ad esempio figlio) e la quota spettante.
- Se il testamento contiene una condizione sospensiva (es. 'se si laurea entro 5 anni'), tale condizione va riportata nella nota.
- Quando il testamento prevede una sostituzione fidecommissaria ai sensi dell'art. 692, essa va indicata nella nota.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non regola gli effetti della trascrizione verso i terzi (disciplinati dagli artt. 2652 e seguenti).
- Non riguarda la cancellazione della trascrizione (art. 2668).
- Non disciplina la continuità delle trascrizioni (art. 2650).
- Non si occupa dell'impugnazione del testamento per vizi (art. 265).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2660 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.