Art. 2666 Codice Civile

Efficacia trascrizione per tutti gli interessati Art. 2666

L'articolo 2666 del Codice Civile stabilisce che la trascrizione giova a tutti coloro che vi hanno interesse, indipendentemente da chi l'ha eseguita.

Testo ufficiale Art. 2666 Codice Civile — Italia

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La trascrizione è l'operazione con cui si rendono pubblici determinati atti giuridici nei registri immobiliari. L'articolo 2666 del Codice Civile stabilisce un principio importante: gli effetti della trascrizione si producono a favore di chiunque abbia un interesse giuridico, anche se la trascrizione è stata eseguita da un'altra persona.

In pratica, una volta che un atto è stato trascritto, tutti i soggetti che possono trarre vantaggio da quella pubblicità legale ne beneficiano, senza bisogno di una propria trascrizione separata. L'interesse deve essere giuridicamente rilevante, non semplicemente di fatto.

La norma non richiede che la trascrizione sia stata fatta dall'interessato stesso. Il beneficio si estende a tutti coloro che hanno un interesse qualificato, come ad esempio acquirenti successivi, creditori, o titolari di diritti reali sullo stesso bene.

Quando si applica

  • Un acquirente trascrive il contratto di compravendita; il precedente proprietario con diritto di riscatto può giovarsi di quella trascrizione per opporre il proprio diritto ai successivi acquirenti.
  • Una banca iscrive ipoteca su un immobile; un creditore chirografario che valuta la concessione di credito può beneficiare della trascrizione per conoscere il peso ipotecario.
  • Una domanda giudiziale di nullità del contratto viene trascritta dal promissario acquirente; il venditore, che ha interesse a contestare la domanda, può giovarsi della trascrizione per essere informato del vincolo.
  • Il pignoramento immobiliare trascritto dal creditore procedente giova a tutti i creditori che hanno interesse a partecipare alla distribuzione del ricavato.
  • La trascrizione di una donazione da parte del donatario giova anche ai creditori del donante che vogliano esercitare l'azione revocatoria.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce chi abbia l'obbligo di procedere alla trascrizione (disciplinato da altre norme).
  • Non determina l'ordine di priorità tra più trascrizioni concorrenti.
  • Non regola la cancellazione della trascrizione.
  • Non attribuisce automaticamente un diritto sostanziale; la trascrizione ha solo effetti di pubblicità dichiarativa.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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