Art. 2669 Codice Civile

Trascrizione senza imposta di registro - Art. 2669

La trascrizione può essere richiesta senza pagare l'imposta di registro per atti pubblici e sentenze dello Stato (Art. 2669).

Testo ufficiale Art. 2669 Codice Civile — Italia

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2669 del Codice Civile stabilisce che la trascrizione di un atto nei registri immobiliari può essere richiesta anche se non è ancora stata pagata l'imposta di registro dovuta per quel titolo. Questa possibilità è però limitata: vale solo per gli atti pubblici ricevuti in Italia (cioè redatti da un notaio o altro pubblico ufficiale) e per le sentenze emesse da un'autorità giudiziaria italiana.

La norma non si applica agli atti privati non autenticati né agli atti ricevuti all'estero. Il comma originariamente presente è stato abrogato dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52, quindi oggi l'articolo contiene solo la disposizione appena descritta.

Quando si applica

  • Acquisto di un immobile con atto notarile, ma il notaio non ha ancora versato l'imposta di registro: la trascrizione può comunque essere effettuata.
  • Sentenza di divisione ereditaria emessa da un tribunale italiano: si può chiedere la trascrizione senza aver pagato la relativa imposta di registro.
  • Donazione di un bene immobile effettuata per atto pubblico: la trascrizione è possibile prima del pagamento dell'imposta di registro.
  • Sentenza di usucapione pronunciata da un giudice italiano: la trascrizione è ammessa anche se l'imposta di registro non è stata pagata.

Cosa questo articolo non dice

  • Scritture private non autenticate: per queste la trascrizione richiede il previo pagamento dell'imposta di registro.
  • Atti ricevuti all'estero: non beneficiano della deroga prevista dall'articolo 2669 e necessitano del pagamento dell'imposta prima della trascrizione.
  • L'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro: la norma consente solo di anticipare la trascrizione, ma l'imposta resta dovuta.

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