Trascrizione senza imposta di registro - Art. 2669
La trascrizione può essere richiesta senza pagare l'imposta di registro per atti pubblici e sentenze dello Stato (Art. 2669).
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2669 del Codice Civile stabilisce che la trascrizione di un atto nei registri immobiliari può essere richiesta anche se non è ancora stata pagata l'imposta di registro dovuta per quel titolo. Questa possibilità è però limitata: vale solo per gli atti pubblici ricevuti in Italia (cioè redatti da un notaio o altro pubblico ufficiale) e per le sentenze emesse da un'autorità giudiziaria italiana.
La norma non si applica agli atti privati non autenticati né agli atti ricevuti all'estero. Il comma originariamente presente è stato abrogato dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52, quindi oggi l'articolo contiene solo la disposizione appena descritta.
Quando si applica
- Acquisto di un immobile con atto notarile, ma il notaio non ha ancora versato l'imposta di registro: la trascrizione può comunque essere effettuata.
- Sentenza di divisione ereditaria emessa da un tribunale italiano: si può chiedere la trascrizione senza aver pagato la relativa imposta di registro.
- Donazione di un bene immobile effettuata per atto pubblico: la trascrizione è possibile prima del pagamento dell'imposta di registro.
- Sentenza di usucapione pronunciata da un giudice italiano: la trascrizione è ammessa anche se l'imposta di registro non è stata pagata.
Cosa questo articolo non dice
- Scritture private non autenticate: per queste la trascrizione richiede il previo pagamento dell'imposta di registro.
- Atti ricevuti all'estero: non beneficiano della deroga prevista dall'articolo 2669 e necessitano del pagamento dell'imposta prima della trascrizione.
- L'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro: la norma consente solo di anticipare la trascrizione, ma l'imposta resta dovuta.
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