Art. 2663 Codice Civile

Ufficio per la trascrizione immobiliare - Art. 2663

Per l'Art. 2663, la trascrizione va fatta presso ogni ufficio dei registri immobiliari competente per la circoscrizione in cui si trovano i beni.

Testo ufficiale Art. 2663 Codice Civile — Italia

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce il criterio territoriale per la trascrizione degli atti relativi a beni immobili. La trascrizione è l'annotazione pubblica di un atto nei registri immobiliari, necessaria per renderlo opponibile ai terzi.

Se i beni sono situati in più circoscrizioni, la trascrizione deve essere effettuata presso ciascun ufficio competente. Non è sufficiente trascrivere in un solo ufficio anche se gli immobili sono collegati da un unico atto.

Il termine 'ufficio dei registri immobiliari' indica l'organo territoriale (ex conservatoria) che gestisce i registri per una specifica zona. La norma non specifica quali atti vadano trascritti né le modalità: per questo occorre fare riferimento agli articoli successivi del codice.

Quando si applica

  • Una persona acquista una casa situata nel comune di Milano; deve trascrivere l'atto di compravendita presso l'ufficio dei registri immobiliari di Milano.
  • Un erede accetta un'eredità composta da terreni in due province diverse; deve trascrivere l'accettazione presso ciascun ufficio competente per ogni provincia.
  • Un'impresa acquisisce un capannone che sorge esattamente sul confine tra due comuni; la trascrizione va fatta in entrambi gli uffici dei registri immobiliari.
  • Un pignoramento immobiliare è iscritto su più fabbricati situati in circoscrizioni diverse; la nota di trascrizione deve essere presentata a ciascun ufficio corrispondente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non specifica quali documenti siano necessari per la trascrizione: ciò è disciplinato dagli articoli 2657-2659.
  • Non indica gli effetti della trascrizione verso i terzi, trattati dagli articoli 2652-2653.
  • Non regola la durata dell'efficacia della trascrizione, oggetto degli articoli 2668-bis e 2668-ter.
  • Non riguarda la cancellazione della trascrizione, prevista dall'articolo 2668.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2663 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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