Ufficio per la trascrizione immobiliare - Art. 2663
Per l'Art. 2663, la trascrizione va fatta presso ogni ufficio dei registri immobiliari competente per la circoscrizione in cui si trovano i beni.
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce il criterio territoriale per la trascrizione degli atti relativi a beni immobili. La trascrizione è l'annotazione pubblica di un atto nei registri immobiliari, necessaria per renderlo opponibile ai terzi.
Se i beni sono situati in più circoscrizioni, la trascrizione deve essere effettuata presso ciascun ufficio competente. Non è sufficiente trascrivere in un solo ufficio anche se gli immobili sono collegati da un unico atto.
Il termine 'ufficio dei registri immobiliari' indica l'organo territoriale (ex conservatoria) che gestisce i registri per una specifica zona. La norma non specifica quali atti vadano trascritti né le modalità: per questo occorre fare riferimento agli articoli successivi del codice.
Quando si applica
- Una persona acquista una casa situata nel comune di Milano; deve trascrivere l'atto di compravendita presso l'ufficio dei registri immobiliari di Milano.
- Un erede accetta un'eredità composta da terreni in due province diverse; deve trascrivere l'accettazione presso ciascun ufficio competente per ogni provincia.
- Un'impresa acquisisce un capannone che sorge esattamente sul confine tra due comuni; la trascrizione va fatta in entrambi gli uffici dei registri immobiliari.
- Un pignoramento immobiliare è iscritto su più fabbricati situati in circoscrizioni diverse; la nota di trascrizione deve essere presentata a ciascun ufficio corrispondente.
Cosa questo articolo non dice
- Non specifica quali documenti siano necessari per la trascrizione: ciò è disciplinato dagli articoli 2657-2659.
- Non indica gli effetti della trascrizione verso i terzi, trattati dagli articoli 2652-2653.
- Non regola la durata dell'efficacia della trascrizione, oggetto degli articoli 2668-bis e 2668-ter.
- Non riguarda la cancellazione della trascrizione, prevista dall'articolo 2668.
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