Trascrizione della cessione dei beni - Art. 2687
La cessione dei beni ai creditori per la liquidazione deve essere trascritta nei pubblici registri per produrre gli effetti dell'articolo 2649.
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un debitore assegna i propri beni ai creditori affinché questi li vendano e ne ripartiscano il ricavato, questo accordo deve essere trascritto nei registri pubblici.
La trascrizione serve a rendere formale e pubblico il passaggio dei poteri di gestione e liquidazione sui beni. In questo modo si applicano gli effetti previsti dall'articolo 2649, tutelando l'operazione nei confronti di terzi che accampino diritti sugli stessi beni.
Senza la trascrizione nei registri pertinenti, i creditori non possono opporre la cessione ad altri soggetti che abbiano acquistato diritti dal debitore o svolto atti esecutivi sul bene.
Quando si applica
- Un debitore cede un'imbarcazione di valore ai creditori per venderla e saldare i debiti, richiedendo l'annotazione nei registri navali.
- Un imprenditore assegna un bene mobile registrato ai propri creditori per procedere alla liquidazione del ricavato.
- I creditori devono rendere opponibile la cessione di un veicolo ricevuto dal debitore rispetto a eventuali acquirenti successivi.
Cosa questo articolo non dice
- La validità complessiva del contratto di cessione dei beni ai creditori e i suoi requisiti di forma.
- Le procedure di pignoramento e sequestro promosse direttamente da singoli creditori sui beni del debitore.
- L'ordine di preferenza e la ripartizione del denaro tra creditori pignoratari e ipotecari.
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