Continuità delle trascrizioni (Art. 2688)
Art. 2688: le trascrizioni successive sono inefficaci senza trascrizione anteriore; dopo, valgono per ordine, salvo art.2644.
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo regola la continuità delle trascrizioni per gli atti di acquisto. La regola fondamentale è che una trascrizione successiva (ad esempio di un secondo acquirente) non produce effetti legali se prima non è stata trascritta la catena di acquisti precedenti.
Solo dopo che l'atto anteriore è stato trascritto, le trascrizioni successive possono avere effetto, e la loro priorità si decide in base all'ordine cronologico di trascrizione, salvo quanto previsto dall'articolo 2644.
Quando si applica
- Tizio vende un appartamento a Caio ma non trascrive l'atto; poi lo rivende a Sempronio che trascrive. La trascrizione di Sempronio non ha effetto finché non viene trascritta la vendita a Caio.
- Se invece la vendita a Caio viene trascritta per prima, la trascrizione di Sempronio successiva produce effetto secondo l'ordine di presentazione.
- Un acquirente che trascrive per secondo può comunque prevalere se il primo acquirente non ha trascritto, ma solo dopo la trascrizione del primo atto.
- La regola si applica anche alle iscrizioni ipotecarie successive, salvo il rinvio all'articolo 2644.
Cosa questo articolo non dice
- Non rende nullo l'atto non trascritto, ma solo inefficace rispetto a successivi acquirenti che trascrivono.
- Non determina chi è il proprietario effettivo, ma solo l'ordine di priorità tra trascrizioni.
- Non si applica ai beni mobili non registrati, per i quali vige altra disciplina.
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