Art. 2686 Codice Civile

Sentenze su titoli non trascritti (Art. 2686)

Sentenze che acquistano, modificano o estinguono diritti (art. 2684 nn.1-2) da titolo non trascritto vanno trascritte (art. 2644).

Testo ufficiale Art. 2686 Codice Civile — Italia

Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2686 del Codice Civile impone la trascrizione delle sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2684, quando tale effetto si verifica in forza di un titolo non trascritto.

La trascrizione è necessaria affinché la sentenza produca gli effetti previsti dall'articolo 2644. Senza di essa, la sentenza non può essere fatta valere contro i terzi che abbiano trascritto un atto successivo.

Il titolo non trascritto è il documento (ad esempio un contratto) che ha dato origine al diritto, ma che non è stato registrato. La sentenza, quindi, supplisce alla mancata trascrizione del titolo.

Quando si applica

  • Una sentenza che ha per effetto l'acquisto della proprietà di un immobile, in forza di un contratto di compravendita non trascritto.
  • Una sentenza che modifica un diritto di usufrutto su un fondo, in base a un atto di donazione non trascritto.
  • Una sentenza che estingue una servitù di passaggio, conseguente a un accordo tra le parti non trascritto.
  • Una sentenza che accerta la risoluzione di un contratto preliminare non trascritto e dispone il trasferimento della proprietà.

Cosa questo articolo non dice

  • Sentenze che dichiarano la nullità di un contratto già trascritto.
  • Sentenze di mero accertamento dell'esistenza di un diritto, senza che vi sia un titolo non trascritto.
  • Sentenze che riguardano diritti diversi da quelli indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 2684 (es. diritti di credito).
  • Sentenze basate su un titolo che è stato regolarmente trascritto prima della sentenza.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2686 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile