Art. 2689 Codice Civile

Trascrizione delle sentenze di usucapione - Art. 2689

Art. 2689 del Codice Civile impone la trascrizione delle sentenze di usucapione per i diritti di cui all'art. 2684, nn. 1 e 2.

Testo ufficiale Art. 2689 Codice Civile — Italia

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2689 del codice civile impone la trascrizione delle sentenze che accertano l'acquisto per usucapione di uno dei diritti indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684. Tali diritti riguardano la proprietà e altri diritti reali su beni immobili.

La trascrizione è una forma di pubblicità che serve a rendere conoscibile la sentenza. L'obbligo riguarda solo le sentenze che dichiarano l'avvenuto acquisto, non le domande giudiziali o gli atti di possesso.

La sentenza deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari. La norma non specifica le conseguenze dell'omessa trascrizione, ma si limita a stabilire l'obbligo.

Quando si applica

  • Una sentenza che dichiara che Tizio ha acquistato la proprietà di un fondo per usucapione ventennale deve essere trascritta.
  • Una sentenza che dichiara che Caio ha acquistato un diritto di usufrutto su un appartamento per usucapione deve essere trascritta.
  • Una sentenza che dichiara che Sempronio ha acquistato una servitù di passaggio per usucapione deve essere trascritta.
  • Una sentenza che dichiara l'acquisto del diritto di superficie per usucapione deve essere trascritta.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non riguarda la trascrizione del possesso utile per l'usucapione, ma solo della sentenza che lo accerta.
  • Non riguarda la trascrizione di atti tra vivi che trasferiscono la proprietà, ma solo sentenze di usucapione.
  • Non riguarda l'usucapione di beni mobili, perché i diritti di cui all'art. 2684 nn. 1 e 2 riguardano beni immobili.
  • Non fornisce i requisiti per l'usucapione (possesso, tempo, ecc.), che sono regolati da altre norme.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2689 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile