Trascrizione delle sentenze di usucapione - Art. 2689
Art. 2689 del Codice Civile impone la trascrizione delle sentenze di usucapione per i diritti di cui all'art. 2684, nn. 1 e 2.
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2689 del codice civile impone la trascrizione delle sentenze che accertano l'acquisto per usucapione di uno dei diritti indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684. Tali diritti riguardano la proprietà e altri diritti reali su beni immobili.
La trascrizione è una forma di pubblicità che serve a rendere conoscibile la sentenza. L'obbligo riguarda solo le sentenze che dichiarano l'avvenuto acquisto, non le domande giudiziali o gli atti di possesso.
La sentenza deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari. La norma non specifica le conseguenze dell'omessa trascrizione, ma si limita a stabilire l'obbligo.
Quando si applica
- Una sentenza che dichiara che Tizio ha acquistato la proprietà di un fondo per usucapione ventennale deve essere trascritta.
- Una sentenza che dichiara che Caio ha acquistato un diritto di usufrutto su un appartamento per usucapione deve essere trascritta.
- Una sentenza che dichiara che Sempronio ha acquistato una servitù di passaggio per usucapione deve essere trascritta.
- Una sentenza che dichiara l'acquisto del diritto di superficie per usucapione deve essere trascritta.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non riguarda la trascrizione del possesso utile per l'usucapione, ma solo della sentenza che lo accerta.
- Non riguarda la trascrizione di atti tra vivi che trasferiscono la proprietà, ma solo sentenze di usucapione.
- Non riguarda l'usucapione di beni mobili, perché i diritti di cui all'art. 2684 nn. 1 e 2 riguardano beni immobili.
- Non fornisce i requisiti per l'usucapione (possesso, tempo, ecc.), che sono regolati da altre norme.
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