Copie di scritture private depositate - Art. 2715
Copie di scritture private depositate presso uffici pubblici, spedite da depositari autorizzati, hanno efficacia di originale. Art. 2715.
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che le copie di scritture private (cioè non pubbliche, come contratti o dichiarazioni tra privati) che sono state depositate presso un ufficio pubblico e successivamente rilasciate da un pubblico depositario autorizzato (ad esempio un notaio o un archivio) hanno la stessa efficacia probatoria della scrittura originale da cui sono tratte.
Ciò significa che, in un giudizio o in qualsiasi altra sede, la copia rilasciata da un depositario autorizzato vale come l'originale, senza bisogno di esibire quest'ultimo. La norma si applica solo se l'originale è effettivamente depositato e la copia è spedita (cioè rilasciata) dal depositario. Se l'originale manca o non è mai stato depositato, si applicano altre disposizioni (art. 2716).
La disposizione è parallela a quella per le copie di atti pubblici (art. 2714) e va distinta dalle regole su copie non autenticate, copie parziali o riproduzioni fotografiche, che hanno un diverso valore probatorio.
Quando si applica
- Un contratto di locazione depositato presso l'Agenzia delle Entrate e la copia autentica rilasciata dall'ufficio ha la stessa efficacia dell'originale.
- Una scrittura privata autenticata depositata presso un notaio e la copia da lui rilasciata a una delle parti.
- Un accordo tra soci depositato presso il registro delle imprese e la copia spedita dalla camera di commercio.
- Un testamento olografo depositato presso un notaio e la copia autentica fornita agli eredi.
- Un patto parasociale depositato presso un archivio notarile e la copia rilasciata dal notaio depositario.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica a semplici fotocopie o copie non autenticate, non rilasciate da un pubblico depositario autorizzato (vale l'art. 2719 per copie fotografiche).
- Non si applica a copie di atti pubblici, che sono regolate dall'art. 2714.
- Non si applica se l'originale non è mai stato depositato o è andato distrutto: in tal caso l'efficacia probatoria dipende dall'art. 2716.
- Non si applica a copie parziali del documento, che hanno un valore limitato secondo l'art. 2718.
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