Art. 2717: valore probatorio copie da pubblici ufficiali
Copie da pubblici ufficiali (fuori dai casi di atti pubblici o scritture depositate) valgono come principio di prova per iscritto, cioè indizio integrabile.
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2717 riguarda il valore probatorio di copie di documenti rilasciate da un pubblico ufficiale, ma non nei casi già previsti dagli articoli 2714 (copie di atti pubblici) e 2715 (copie di scritture private originali depositate). In queste situazioni, la copia non ha la stessa forza probatoria dell'originale o di una copia autentica, ma vale come 'principio di prova per iscritto'.
Ciò significa che la copia costituisce un indizio scritto, un elemento di prova che da solo non basta a dimostrare un fatto, ma può essere utilizzato insieme ad altri mezzi di prova (come testimoni o presunzioni) per formare il convincimento del giudice. Il 'principio di prova per iscritto' è un concetto che si colloca a metà strada tra la piena prova e il semplice indizio.
La norma si applica solo quando la copia è rilasciata da un pubblico ufficiale (ad esempio, un notaio, un cancelliere, un funzionario comunale) e non rientra nei casi speciali degli articoli precedenti. Se la copia è rilasciata da un privato, il suo valore probatorio è regolato da altre norme (come l'articolo 2719 per le copie fotografiche).
Quando si applica
- Un privato chiede a un notaio una copia conforme di una lettera privata non autenticata; il notaio rilascia la copia, ma non si tratta di copia di atto pubblico né di scrittura privata depositata.
- Un funzionario della biblioteca comunale rilascia una copia di un manoscritto antico conservato nell'archivio storico, che non è un atto pubblico.
- Un cancelliere rilascia una copia di un documento allegato in un procedimento giudiziario che non è un atto pubblico (ad esempio, una perizia di parte).
- Un impiegato dell'INPS rilascia una copia di un modulo di domanda presentato da un cittadino, ma non si tratta di un atto pubblico né di una scrittura privata depositata presso un ufficio pubblico.
Cosa questo articolo non dice
- Copie di atti pubblici (regolate dall'articolo 2714).
- Copie di scritture private originali depositate presso un pubblico ufficiale (regolate dall'articolo 2715).
- Copie fotografiche o riproduzioni meccaniche fatte da privati (regolate dagli articoli 2712 e 2719).
- Copie parziali di documenti (regolate dall'articolo 2718).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2717 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.