Art. 2718 Codice Civile

Valore probatorio di copie parziali - Art. 2718

Art. 2718 c.c.: le copie parziali o per estratto rilasciate da pubblico ufficiale autorizzato fanno piena prova solo per la parte riprodotta letteralmente.

Testo ufficiale Art. 2718 Codice Civile — Italia

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che le copie parziali o le riproduzioni per estratto di un documento rilasciate da un pubblico ufficiale (quale un notaio, un cancelliere o un ufficiale di stato civile) che ne è depositario e che è autorizzato a rilasciarle, hanno valore di piena prova soltanto per la parte che riproducono esattamente, parola per parola.

Non basta che il documento sia rilasciato da un pubblico ufficiale: occorre che questi sia il depositario dell'originale e che sia debitamente autorizzato (ad esempio, un notaio per gli atti conservati nel suo repertorio). Il valore probatorio è limitato alla parte letteralmente riprodotta: se l'estratto omette porzioni dell'originale, quelle omissioni non possono essere provate mediante la copia.

Questa norma si distingue dalle regole sulle copie integrali (artt. 2714-2715) e sulle riproduzioni meccaniche (art. 2712). La sua funzione è di garantire che la porzione riprodotta sia attendibile, senza estendere la prova a quanto non contenuto nella copia.

Quando si applica

  • Un ufficiale di stato civile rilascia un estratto dell'atto di nascita che riporta solo nome, cognome e data di nascita, omettendo la paternità: in giudizio l'estratto fa piena prova solo di quei dati letteralmente riprodotti.
  • Un notaio rilascia una copia parziale di un contratto di compravendita autenticato, riproducendo solo la prima pagina. La copia prova il contenuto di quella pagina, non le clausole delle pagine successive.
  • La cancelleria di un tribunale rilascia una riproduzione per estratto di una sentenza, limitata alla parte dispositiva. L'estratto ha valore probatorio solo per il dispositivo, non per la motivazione omessa.
  • Un comune rilascia un certificato di residenza storico che riporta gli indirizzi solo per un determinato periodo. Il certificato prova quegli indirizzi, non eventuali residenze precedenti o successive.
  • Un notaio, su richiesta, rilascia una copia parziale di un testamento olografo depositato, riproducendo solo la nomina dell'erede. La copia prova quella nomina, ma non le disposizioni patrimoniali omesse.

Cosa questo articolo non dice

  • Copie parziali fatte da privati (fotocopie, scansioni) senza l'intervento di un pubblico ufficiale: queste sono disciplinate dall'art. 2719 (copie fotografiche) o dall'art. 2712 (riproduzioni meccaniche).
  • Copie integrali di atti pubblici (ad esempio, l'intero verbale notarile): rientrano nell'art. 2714 e hanno piena prova anche per le parti non letterali?
  • Estratti riassuntivi o interpretativi, che non riproducono letteralmente il testo originale: non beneficiano della piena prova ex art. 2718, ma potrebbero essere valutati come semplici indizi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2718 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile