Art. 2716 Codice Civile

Valore copie senza originale o difettose - Art. 2716

Le copie di atti pubblici o scritture private senza originale fanno piena prova, ma con cancellature o difetti il valore probatorio spetta al giudice.

Testo ufficiale Art. 2716 Codice Civile — Italia

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In assenza dell'originale di un atto pubblico o di una scrittura privata depositata, le copie rilasciate in conformita' delle relative norme mantengono l'efficacia di piena prova.

Se tuttavia tali copie o le copie conservate presso un pubblico depositario presentano difetti materiali esteriori, come cancellature, abrasioni o inserimenti tra le righe, la legge non attribuisce loro la piena prova automatica. In tali ipotesi, l'efficacia probatoria e' liberamente apprezzata dal giudice.

Resta sempre salva la possibilita' di sollevare questioni e contestazioni relative all'autenticita' dell'originale mancante.

Quando si applica

  • Produzione in giudizio della copia di un atto pubblico il cui originale e' andato smarrito, ma la copia reca cancellature sulle date
  • Utilizzo della copia di una scrittura privata depositata quando l'originale non si trova piu' e la copia presenta segni di abrasione
  • Contestazione dell'autenticita' dell'atto originale non reperibile di cui una parte presenta copia conforme
  • Valutazione di una copia conservata presso un pubblico depositario che mostra inserimenti nel testo o difetti esteriori

Cosa questo articolo non dice

  • Il valore probatorio delle semplici fotocopie non spedite in conformita' della legge
  • L'efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche o informatiche
  • La disciplina del valore probatorio delle copie parziali di un documento

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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