Prova dell'atto di ricognizione o rinnovazione - Art. 2720
L'atto di ricognizione o rinnovazione fa piena prova del documento originale, a meno che non si dimostri errore producendo l'originale.
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Un atto di ricognizione o rinnovazione è un documento con cui una persona riconosce l'esistenza di un precedente documento o lo rinnova.
Secondo questo articolo, tale atto ha lo stesso valore probatorio del documento originale: fa piena prova delle dichiarazioni che vi erano contenute.
Tuttavia, se viene prodotto il documento originale e si dimostra che l'atto di ricognizione o rinnovazione conteneva un errore, allora perde la sua efficacia probatoria.
Quando si applica
- Un debitore firma una dichiarazione in cui riconosce un debito già documentato in una scrittura privata.
- Un notaio redige un atto di rinnovazione di un testamento olografo smarrito.
- Un inquilino sottoscrive un nuovo contratto che richiama le clausole di un precedente contratto.
- Un socio riconosce per iscritto i patti di una vecchia delibera.
- Un venditore rinnova una fattura già emessa.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica a copie di documenti che non siano l'originale (vedi artt. 2714-2719).
- Non riguarda la prova della veridicità del contenuto, ma solo la corrispondenza con l'originale.
- Non copre il caso in cui l'atto di ricognizione sia stato ottenuto con violenza o dolo (si applicano le norme sulla confessione, art. 2731).
- Non sostituisce la necessità di produrre l'originale quando richiesto dalla legge (art. 2716).
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