Art. 2754 Codice Civile

Contributi previdenziali e assistenziali – Art. 2754

Art. 2754: privilegio generale sui mobili per crediti contributivi previdenziali e assistenziali, accessori limitati al cinquanta per cento.

Testo ufficiale Art. 2754 Codice Civile — Italia

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2754 del Codice Civile prevede un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti relativi a contributi dovuti a enti di previdenza e assistenza diversi da quelli dell'articolo precedente (assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti).

Anche gli accessori – come interessi e penalità – sono coperti dal privilegio, ma solo fino al cinquanta per cento del loro importo. Questo limite si applica sia ai crediti di questo articolo sia a quelli dell'articolo precedente.

Quando si applica

  • Un'azienda non versa i contributi alla cassa di previdenza complementare dei propri dipendenti.
  • Un datore di lavoro omette i contributi a un fondo di assistenza sanitaria integrativa.
  • Un ente di previdenza professionale (ad esempio per avvocati o ingegneri) non riceve i contributi dovuti dal datore di lavoro per i lavoratori iscritti.
  • Il datore di lavoro non paga i contributi per un'assicurazione contro la disoccupazione non rientrante nell'articolo precedente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (coperti dall'art. 2753).
  • Non attribuisce un privilegio speciale su beni immobili; il privilegio è solo sui beni mobili del datore di lavoro.
  • Non garantisce la copertura integrale degli accessori: solo il cinquanta per cento del loro ammontare è privilegiato.
  • Non si applica ai contributi dovuti allo Stato per tributi o imposte (disciplinati dagli artt. 2752 e seguenti).

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