Contributi previdenziali e assistenziali – Art. 2754
Art. 2754: privilegio generale sui mobili per crediti contributivi previdenziali e assistenziali, accessori limitati al cinquanta per cento.
Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2754 del Codice Civile prevede un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti relativi a contributi dovuti a enti di previdenza e assistenza diversi da quelli dell'articolo precedente (assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti).
Anche gli accessori – come interessi e penalità – sono coperti dal privilegio, ma solo fino al cinquanta per cento del loro importo. Questo limite si applica sia ai crediti di questo articolo sia a quelli dell'articolo precedente.
Quando si applica
- Un'azienda non versa i contributi alla cassa di previdenza complementare dei propri dipendenti.
- Un datore di lavoro omette i contributi a un fondo di assistenza sanitaria integrativa.
- Un ente di previdenza professionale (ad esempio per avvocati o ingegneri) non riceve i contributi dovuti dal datore di lavoro per i lavoratori iscritti.
- Il datore di lavoro non paga i contributi per un'assicurazione contro la disoccupazione non rientrante nell'articolo precedente.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (coperti dall'art. 2753).
- Non attribuisce un privilegio speciale su beni immobili; il privilegio è solo sui beni mobili del datore di lavoro.
- Non garantisce la copertura integrale degli accessori: solo il cinquanta per cento del loro ammontare è privilegiato.
- Non si applica ai contributi dovuti allo Stato per tributi o imposte (disciplinati dagli artt. 2752 e seguenti).
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