Art. 2755 Codice Civile

Spese per atti conservativi o espropriazione – Art. 2755

Art. 2755 c.c.: crediti per spese di atti conservativi o espropriazione nell'interesse comune hanno privilegio speciale sui beni mobili. Regola il concorso.

Testo ufficiale Art. 2755 Codice Civile — Italia

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2755 del Codice Civile attribuisce un privilegio speciale sui beni mobili ai crediti per spese giudiziali sostenute per atti conservativi (come sequestri o inventari) o per l'espropriazione forzata di quei beni, purché le spese siano state fatte nell'interesse comune di tutti i creditori.

Il privilegio grava direttamente sui beni oggetto degli atti conservativi o dell'espropriazione. Non è un privilegio generale sul patrimonio del debitore, ma speciale sul bene specifico. Per avvalersene, il creditore deve dimostrare che le spese sono state sostenute nell'interesse comune e non per un proprio interesse esclusivo.

La norma si colloca nel capo dedicato ai privilegi (articoli 2745 e seguenti) e va coordinata con le disposizioni sull'efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche (art. 2748) e con l'ordine di soddisfazione dei crediti.

Quando si applica

  • Un creditore paga le spese di custodia e vigilanza dei beni mobili pignorati nell'interesse di tutti i creditori.
  • Le spese per la redazione dell'inventario dei beni sequestrati sono anticipate da un creditore che partecipa all'esecuzione collettiva.
  • Il costo del trasporto e dello stoccaggio di merci sequestrate viene sostenuto da un creditore per evitare il deterioramento dei beni.
  • Le spese di pubblicazione dell'avviso di vendita all'asta di macchinari industriali sono pagate da un creditore nell'interesse comune.
  • Un creditore anticipa le spese per la perizia di stima dei beni mobili oggetto di espropriazione forzata.

Cosa questo articolo non dice

  • Spese legali sostenute da un singolo creditore per una causa individuale contro il debitore (non nell'interesse comune).
  • Spese per atti conservativi su beni immobili (disciplinate da altre norme, come l'art. 2756 per spese di conservazione).
  • Crediti per spese funebri o alimentari, che hanno privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2751.
  • Spese sostenute dal debitore stesso per la conservazione dei propri beni (il privilegio spetta solo ai creditori).

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