Spese per atti conservativi o espropriazione – Art. 2755
Art. 2755 c.c.: crediti per spese di atti conservativi o espropriazione nell'interesse comune hanno privilegio speciale sui beni mobili. Regola il concorso.
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2755 del Codice Civile attribuisce un privilegio speciale sui beni mobili ai crediti per spese giudiziali sostenute per atti conservativi (come sequestri o inventari) o per l'espropriazione forzata di quei beni, purché le spese siano state fatte nell'interesse comune di tutti i creditori.
Il privilegio grava direttamente sui beni oggetto degli atti conservativi o dell'espropriazione. Non è un privilegio generale sul patrimonio del debitore, ma speciale sul bene specifico. Per avvalersene, il creditore deve dimostrare che le spese sono state sostenute nell'interesse comune e non per un proprio interesse esclusivo.
La norma si colloca nel capo dedicato ai privilegi (articoli 2745 e seguenti) e va coordinata con le disposizioni sull'efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche (art. 2748) e con l'ordine di soddisfazione dei crediti.
Quando si applica
- Un creditore paga le spese di custodia e vigilanza dei beni mobili pignorati nell'interesse di tutti i creditori.
- Le spese per la redazione dell'inventario dei beni sequestrati sono anticipate da un creditore che partecipa all'esecuzione collettiva.
- Il costo del trasporto e dello stoccaggio di merci sequestrate viene sostenuto da un creditore per evitare il deterioramento dei beni.
- Le spese di pubblicazione dell'avviso di vendita all'asta di macchinari industriali sono pagate da un creditore nell'interesse comune.
- Un creditore anticipa le spese per la perizia di stima dei beni mobili oggetto di espropriazione forzata.
Cosa questo articolo non dice
- Spese legali sostenute da un singolo creditore per una causa individuale contro il debitore (non nell'interesse comune).
- Spese per atti conservativi su beni immobili (disciplinate da altre norme, come l'art. 2756 per spese di conservazione).
- Crediti per spese funebri o alimentari, che hanno privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2751.
- Spese sostenute dal debitore stesso per la conservazione dei propri beni (il privilegio spetta solo ai creditori).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2755 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.