Rinvio a leggi speciali per pegno – Art. 2785
L'art. 2785 dispone che le disposizioni del capo non derogano alle leggi speciali su pegni particolari o istituti autorizzati a prestiti su pegno.
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2785 del Codice Civile è una norma di rinvio. Stabilisce che le regole generali sul pegno, contenute nel capo III (articoli 2784-2796), non prevalgono sulle leggi speciali. Queste leggi speciali riguardano sia casi e forme particolari di costituzione di pegno, sia gli istituti autorizzati a fare prestiti su pegno (come i Monti di Pietà o banche autorizzate).
Ciò significa che, quando esiste una legge speciale che disciplina un determinato tipo di pegno, si applica quella legge invece delle norme generali del codice. Per esempio, se una legge speciale prevede una forma particolare di pegno su autoveicoli o su titoli di credito, le disposizioni generali del capo non possono derogare a tale legge.
La norma non crea nuovi diritti o obblighi, ma chiarisce il rapporto tra le fonti normative: la legge speciale prevale in caso di conflitto.
Quando si applica
- Un istituto autorizzato (es. Monte di Pietà) concede un prestito su pegno secondo una legge speciale che ne regola le modalità.
- Un pegno costituito su autoveicoli in base a una legge speciale che prevede forme di pubblicità diverse.
- Un pegno su prodotti agricoli disciplinato da leggi speciali (pegno agrario).
- Un pegno su titoli di credito quotati in borsa, regolato da norme speciali del TUF o di leggi settoriali.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 2785 non stabilisce l'ordine di preferenza tra più creditori pignoratizi; questo è regolato dagli articoli 2787 e seguenti.
- Non dice quali siano le leggi speciali applicabili; rimanda a fonti esterne al codice.
- Non riguarda la validità o la forma del pegno in generale, ma solo il rapporto con leggi speciali.
- Non abroga né modifica le leggi speciali esistenti, ma le salva.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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