Art. 2786 Codice Civile

Come si costituisce il pegno - Art. 2786

Il pegno si costituisce consegnando il bene o il documento al creditore o a un terzo, oppure in custodia condivisa rendendolo indisponibile al debitore.

Testo ufficiale Art. 2786 Codice Civile — Italia

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Per costituire un pegno su un bene mobile o su un documento che ne attribuisce l'esclusiva disponibilità, è necessario lo spossessamento. Il bene o il documento deve essere consegnato direttamente al creditore.

In alternativa alla consegna diretta, la legge consente che il bene sia affidato a un terzo designato di comune accordo tra le parti, oppure posto in custodia condivisa.

L'elemento essenziale è che il proprietario che concede la garanzia non deve poter disporre della cosa senza la collaborazione del creditore. Se il debitore mantiene il possesso esclusivo del bene, il pegno non si considera costituito.

Quando si applica

  • Un debitore consegna un orologio di valore al creditore a garanzia di un prestito ricevuto.
  • Due parti depositano un dipinto presso un caveau bancario con accesso consentito solo mediante firma congiunta di creditore e debitore.
  • Un debitore consegna al creditore il documento rappresentativo di merci stoccate in magazzino per concederle in garanzia.
  • Creditore e debitore affidano il bene dato in pegno a un notaio nominato di comune accordo.

Cosa questo articolo non dice

  • La promessa di concedere un bene in pegno lasciando l'oggetto nelle mani del debitore.
  • La disciplina del diritto di prelazione rispetto agli altri creditori, regolata dall'articolo 2787.
  • Le modalità di vendita forzata del bene in caso di inadempimento, disciplinate dall'articolo 2796.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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