Custodia e rimborso spese per pegno - Art. 2790
Il creditore pignoratizio ha l'obbligo di custodire la cosa in pegno e risponde di perdita o deterioramento. Il debitore rimborsa le spese di conservazione.
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2790 del Codice Civile stabilisce due obblighi principali nel contratto di pegno. Il creditore (chi riceve la cosa in garanzia) deve custodirla con la diligenza ordinaria: se la perde o la danneggia, ne risponde secondo le regole generali sulla responsabilità contrattuale. Il debitore (chi ha costituito il pegno) deve invece rimborsare al creditore le spese necessarie per mantenere la cosa in buono stato, come le spese di riparazione o di custodia.
Per "pegno" si intende la consegna di un bene mobile o di un credito a garanzia di un debito. Il "creditore pignoratizio" è colui che riceve la cosa, mentre il "costituente" è il debitore o un terzo che la dà in pegno. La responsabilità del creditore per deterioramento o perdita segue le regole generali: significa che il creditore è tenuto a risarcire il danno se non ha usato la normale diligenza nella custodia.
Il diritto al rimborso delle spese di conservazione sorge automaticamente per le spese necessarie, ma non per quelle volontarie o di miglioramento (salvo diverso accordo). Il creditore può trattenere la cosa fino al rimborso? L'articolo non lo dice espressamente, ma altri articoli (come l'art. 2794) regolano la restituzione e la ritenzione.
Quando si applica
- Un creditore riceve in pegno un orologio di valore. Lo tiene in un cassetto non chiuso a chiave e l'orologio viene rubato: il creditore risponde del furto per negligenza.
- Un debitore dà in pegno un'automobile. Il creditore paga il parcheggio e la manutenzione ordinaria, poi chiede il rimborso al debitore, che è tenuto a pagare.
- Un creditore custodisce in cantina un quadro in pegno. A causa dell'umidità, la tela si deteriora. Il creditore è responsabile per non aver adottato misure adeguate di conservazione.
- Il debitore rimborsa al creditore le spese di assicurazione della cosa in pegno, perché necessarie a proteggerla da furto o incendio.
- Un creditore sostiene spese per riparare un guasto meccanico dell'auto in pegno, senza accordo preventivo. Il debitore è obbligato al rimborso solo se le riparazioni erano urgenti e indispensabili per evitare danni maggiori.
Cosa questo articolo non dice
- Il diritto del creditore di vendere la cosa in pegno in caso di mancato pagamento (disciplinato dagli artt. 2796-2797).
- Il divieto per il creditore di usare la cosa in pegno (regolato dall'art. 2792).
- La restituzione della cosa dopo l'estinzione del debito (prevista dall'art. 2794).
- La prelazione del creditore pignoratizio sul ricavato della vendita (art. 2787).
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